
L’applicazione dei protocolli sanitari e delle Linee Guida non mette al riparo il medico dalla condanna per omicidio colposo. Il medico ha il dovere di discostarsi dalle Linee Guida quando le condizioni cliniche del paziente lo richiedono. La lettura della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 40316/2024 ritorna sul tema dell’importanza della personalizzazione delle cure e della necessità di valutare i rischi specifici del paziente, anche se non previsti nelle Linee Guida. Esaminiamo, ora, le circostanze che hanno portato i Giudici alla condanna del medico.
I fatti esaminati dal Giudici nella sentenza n.40316/2024
Una donna accusa forti dolori e dopo alcune ore interviene la rottura dell’utero, con la conseguente emorragia e morte del feto. I Giudici contestano che la paziente, già sottoposta a due cesarei, non veniva monitorata costantemente, nonostante le sue condizioni di rischio. Viceversa, il medico avrebbe dovuto valutare i segni clinici e lo stato del paziente, e controllare la paziente con opportuni accertamenti diagnostici. La perizia dimostrato che la doverosa condotta avrebbe consentito un intervento chirurgico tempestivo, evitando così gravi danni e, con elevata probabilità, anche la morte del feto. L’evento tragico è quindi da attribuire al ritardo con cui i medici sono intervenuti. Per questo motivo il medico è accusato di grave imperizia. Dal canto suo, il medico si difende dimostrando che si era scrupolosamente attenuto alle Linee Guida, che nel caso di specie non imponeva alcun controllo e monitoraggio.
Qual è il ruolo delle Linee Guida nelle scelte terapeutiche del medico?
La Corte di Cassazione riconosce che, nel caso esaminato, le Linee Guida non imponevano il monitoraggio, contestato al medico. Tuttavia, considerata le concreta situazione di rischio in cui si trovava la paziente, le buone prassi mediche lo imponevano. Viene, così, confermato quanto già sostenuto dalla giurisprudenza e cioè che le Linee Guida non hanno carattere precettivo, né sono esaustive, ma rappresentano uno strumento di indirizzo e di orientamento. Si tratta di regole astratte, valide solo se adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura dello specifico paziente. Il medico, quindi, gode di un ampio margine di flessibilità. Anzi, egli deve discostarsi dalle Linee Guida quando la specificità del quadro clinico del paziente impone un diverso percorso terapeutico. L’applicazione delle Linee Guida non protegge sempre il medico da una condanna. Non rappresenta, perciò, uno “scudo” contro ogni responsabilità, in quanto è necessario valutare l’adeguatezza delle regole astratte al caso concreto. Nel caso specifico, i Giudici argomentano che le Linee Guida erano inadeguate e quindi non andavano seguite. E’ corretto, quindi, condannare il medico.